PRECISAZIONI A SEGUITO PUBBLICAZIONE DPCM 24/10/2020

Precisazioni a seguito pubblicazione DPCM del 24 ottobre 2020

A seguito della pubblicazione del nuovo DPCM del 24/10/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25/10/2020 e in vigore da oggi 26/10/2020 si precisa quanto segue relativamente ai punti (9.d, 9.e, 9.f e 9.g dell’articolo 1) riguardanti lo sport:

d) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti; 

e) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva; le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva; 

f) sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell’efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti; 

g) fatto salvo quanto previsto alla lettera e) in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è sospeso; sono altresì sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.

 

Nello specifico quindi sono sospesi gli sport da contatto e le attività di palestre, piscine, scuole calcio, scuole di ballo e danza.

Oltre agli eventi e manifestazioni di interesse nazionale (certificati dalla Presidenza Nazionale) è possibile continuare a svolgere l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere, svolte esclusivamente all’aperto, presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.

Gli sport non da contatto possono continuare ad essere praticati sempre all’aperto.

L’elenco degli sport definiti da contatto sono definiti nel Decreto del Ministro Spadafora del 13/10/2020.

Utili FAQ sono state pubblicate sul sito del Dipartimento per lo Sport e potete consultarle al seguente link http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq-al-dpcm-del-24-ottobre-2020/

 

Ne riportiamo qualcuna a titolo esemplificativo:

 

1. I Centri di danza possono restare aperti? Nell’elenco degli sport di contatto si dice che possono continuare in modalità individuale. È possibile continuare le classi di danza classica?

I centri di danza, qualora non ricomprendibili come palestre, sono da considerarsi come centri culturali o ricreativi, pertanto rientranti nelle previsioni di chiusura di cui all’art.1 comma 9 lett. f) del Dpcm 24 ottobre. Anche le classi di danza classica sono pertanto sospese.

 

3. È possibile continuare le attività delle scuole calcio o altri sport di squadra?

L’attività delle scuole calcio deve essere sospesa, tuttavia, come specificato nella FAQ n. 2, fermo restando il distanziamento ed il divieto di assembramento, è possibile svolgere allenamenti a livello individuale in centri sportivi, circoli e altri luoghi all’aperto. Non è quindi possibile fare partite di allenamento o altre attività che prevedono o possono dar luogo a contatto interpersonale ravvicinato, ma è possibile l’allenamento individuale come attività motoria.

7. Attività sportiva e attività motoria è consentita nei centri purché rispetti il distanziamento?

L’attività motoria e quella sportiva di base restano consentite in centri e circoli sportivi esclusivamente all’aperto, previo rispetto del distanziamento e delle altre precauzioni previste dai protocolli, come previsto dall’art. 1, comma 9, lettera d) del DPCM.

8. I centri tennis e padel amatoriali proseguono?

Il tennis e padel, non rientrando nelle categorie degli sport di contatto, potranno continuare solo in centri e circoli sportivi all’aperto, previo rispetto dei protocolli di sicurezza.

10. Le palestre scolastiche possono continuare la loro attività?

Le attività curriculare svolta in orario scolastico nelle palestre scolastiche viene regolamentata dal Ministero dell’Istruzione. Le attività organizzate da ASD/SSD in orario extrascolastico nelle palestre scolastiche sono assimilate invece a quelle realizzate in qualunque altra palestra e rientrano, pertanto, nella disposizione di sospensione di cui alla lettera f del comma 9 art.1 dpcm 24 ottobre 2020.

11. I corsi in piscina sono sospesi o laddove siano messe in atto tutte le misure di sicurezza possono continuare?

I corsi in piscina sono sospesi secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 9, lettera f9 del DPCM.

 

12. Studi di personal training one to one possono proseguire?

Gli studi di personal training one to one potranno continuare solo quelle attività che possano fungere da presidio sanitario obbligatorio (fisioterapia o riabilitazione) o erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, come disciplinato dall’art. 1, comma 9, lettera f) del DPCM, oppure i personal training svolti all’aperto, mantenendo le distanze di sicurezza.

 

14. Sono consentite le attività di yoga, pilates, ecc?

Le attività di yoga e pilates, come ogni altra attività motoria, possono essere svolte esclusivamente in centri o circoli sportivi all’aperto.

 

Il presente DPCM che trovate di seguito, ha efficacia fino al 24.11.2020 

DPCM_24_ottobre_2020.pdf

 

LUCA SERANGELI

Vice Presidente Nazionale – Resp.le Sviluppo Associativo

Unione Sportiva Acli - Sede Nazionale