DPCM 26 APRILE 2020

DISPOSIZIONI VALIDE FINO AL 17 MAGGIO

E’ stato reso disponibile il testo del Decreto del Presidente del consiglio che, per quanto riguarda lo sport, l'Art. 1 cita:

e) ....le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse.

f) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria , purchè comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;

g) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di qualsiasi ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti – riconosciuti di interesse nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali – sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali. A tali fini, sono emanate, previa validazione del comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della protezione civile, apposite Linee guida, a cura dell’Ufficio sport della Presidenza del consiglio dei ministri, su proposta del CONI, ovvero del CIP, sentita la Federazione medico sportiva italiana, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva

(…)

i) sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo

(…)

u) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi

Le disposizioni del Decreto sono valide fino al 17 maggio.