DECRETO-LEGGE N. 18 DEL 17 MARZO 2020-C.D."DECRETO CURA ITALIA"

Il Decreto interviene con provvedimenti su quattro fronti principali e altre misure settoriali

 
 

Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 16 marzo u.s. ha approvato un pacchetto di misure volte al sostegno dell’economia e alla tutela della salute.

Il Decreto interviene con provvedimenti su quattro fronti principali e altre misure settoriali:

1. finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza;

2. sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;

3. supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia;

4. sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio.

 

Relativamente al settore dello Sport Dilettantistico, alcune norme lo riguardano direttamente, altre in forza della loro portata generale.

In particolare, il Decreto prevede, agli articoli 95 e 96, norme di settore.

L’articolo 95 riguarda esclusivamente le Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti di Promozione Sportiva, le Società e le Associazioni Sportive, professionistiche e dilettantistiche, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia, che hanno in “affidamento impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali”; per tali soggetti “sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori”.

Il comma 2 dell’art. 95 chiude poi specificando che “i versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020”.

Si tratta quindi solo di un procrastinamento del pagamento, probabilmente suscettibile di ulteriori proroghe, e non di un abbuono dei canoni dovuti.

 

Purtroppo, nulla al momento viene previsto per la stragrande maggioranza di Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche che hanno in locazione immobili da privati.

L’art. 96 riguarda invece una materia di interesse generale, e si intitola “Indennità collaboratori sportivi”.

A questi soggetti viene estesa l’indennità prevista all’art. 27(una tantum di € 600.00) per tutti i professionisti con partita iva e i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla gestione separata INPS, non pensionati e non iscritti ad altre forme previdenziali.

L’utilizzo del termine “collaboratori” porterebbe a restringere il beneficio alle sole collaborazioni coordinate e continuative di natura non professionale per attività amministrativo-gestionali di segreteria, collaborazioni che richiedono la comunicazione al Centro per l’Impiego.

Necessita quindi di chiarimento la portata della norma rispetto alle figure tecniche e, secondo una accezione più ampia, tutte quelle figure indispensabili allo svolgimento della attività sportiva dilettantistica (arbitri, giudici, tecnici, atleti ecc).

La condizione richiesta è che tali collaborazioni siano già in essere alla data del 28 febbraio 2020 e non persistano altri redditi da lavoro.

Il decreto precisa poi che tale indennità non concorre alla formazione del reddito.

Con un decreto del MEF da adottare entro il prossimo 1° aprile 2020 dovranno essere individuate le modalità di presentazione delle domande, definiti i criteri di gestione del fondo nonché le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo.

Posto che l’indennità verrà riconosciuta da Sport e Salute S.p.A. nel limite massimo dello stanziamento di 50 milioni di euro e che le domande presentate alla società Sport e Salute s.p.a. (la quale verificherà la corretta iscrizione di FSN, EPS, ASD e SSD al registro telematico tenuto presso il CONI), le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione, non appare così scontato che si riuscirà ad erogare per intero l’indennità prevista (la copertura, infatti, è prevista per poco più di 83 mila soggetti).

Le norme di portata più generale che investono il mondo dello Sport Dilettantistico riguardano principalmente la sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio.

In particolare:

- le Federazioni sportive nazionali, gli Enti di promozione sportiva, le Associazioni e Società sportive professionistiche e dilettantistiche, nonché per i soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori vengono sospesi i termini per i versamenti delle ritenute alla fonte nonché gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria;I versamenti sospesi si dovranno effettuare, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno2020;

- per i contribuenti esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono tra 8 e 31 marzo 2020, relativi a: ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, Iva, contributi previdenziali e assistenziali, premi per assicurazione obbligatoria. I versamenti sospesi si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno 2020, o in rate mensili, fino ad un massimo di 5;

- ai datori di lavoro del settore privato “e del terzo settore compresi” sono concessi trattamenti di cassaintegrazione in deroga per il proprio personale dipendente, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane;

- sospensione sino al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici dell’Agenzia delle entrate;

- sospensione dei termini per la riscossione di cartelle esattoriali, per saldo e stralcio e per rottamazione-ter, sospensione dell’invio nuove cartelle e sospensione degli atti esecutivi;

- premi ai lavoratori: ai lavoratori con reddito annuo lordo fino a 40.000,00 euro che nel mese di marzo svolgono la propria prestazione sul luogo di lavoro (non in smart working) viene riconosciuto un premio di 100 euro, non tassabile (in proporzione ai giorni lavorati);

- l’introduzione di incentivi e contributi per la sanificazione e sicurezza sul lavoro: per le imprese vengono introdotti incentivi per gli interventi di sanificazione e di aumento della sicurezza sul lavoro, attraverso la concessione di un credito d’ imposta, nonché contributi attraverso la costituzione di un fondo INAIL; analoghi contributi sono previsti anche per gli enti locali attraverso uno specifico fondo.