DELIBERA CONI

A seguito di quanto deliberato dalla Giunta Nazionale e dal Consiglio Nazionale del CONI  nelle sedute del 14 febbraio u.s.,  è stato definito il nuovo elenco delle discipline sportive ammissibili dal Registro Coni.

La delibera, su sollecitazione del Coordinamento degli Enti di Promozione Sportiva, non è immediatamente esecutiva ma entrerà in vigore il 1 gennaio 2018. Questo ci consentirà quantomeno di concludere la stagione sportiva in corso con le medesime norme con le quali la stessa ha preso avvio.

La delibera Coni n. 1566 del 20 dicembre 2016 avente ad oggetto: “Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche-Elenco discipline sportive ammissibili” ha declinato le discipline ammissibili per l'iscrizione al registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche. Il Coni ha individuato 396 discipline (almeno al momento, altre 80 stanno “bussando” alla porta) che, ad oggi, possono ritenersi attività sportive riconosciute e quindi essere iscritte al registro Coni, con conseguente applicazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali ad esso connesse. Ma soltanto le associazioni o società sportive dilettantistiche che dichiarano di svolgere quelle specialità inserite nell’elenco.

Il Coni ha ritenuto di dover adottare ogni misura “tesa alla corretta individuazione dei soggetti che, riconosciuti ai fini sportivi, usufruiscono di trattamenti fiscali e previdenziali agevolati e per eliminare fenomeni di elusione, purtroppo emersi in fase di verifiche successive”; a tal fine ha deliberato che l’iscrizione al registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche “che vale il riconoscimento ai fini sportivi del Coni sia conseguita esclusivamente con riferimento alla pratica delle discipline sportive di cui all’allegato elenco”. Viene fissato al primo marzo 2017 il termine ultimo “per le attività di bonifica” e, quindi, “cancellare le iscrizioni non supportate dallo svolgimento della disciplina sportiva in elenco”. Ne consegue che lo svolgimento di una attività non rientrante tra quelle approvate dal Coni, non consentendo l’iscrizione al registro, oltre a non permettere la defiscalizzazione sui corrispettivi specifici, inibisce anche la possibilità di riconoscere a chi la pratica i compensi previsti dall’articolo 67, primo comma, lettera m, del Tuir. In questo modo si da mandato al Segretario Generale di definire ed emanare i dettagli attuativi nonché cancellare le iscrizioni non supportate dallo svolgimento della disciplina in elenco.

In ultimo evidenziamo che, malgrado i numerosi incontri e sollecitazioni di cui si è fatto promotore il Coordinamento degli Enti di Promozione, il Coni non ha riconosciuto ammissibili, malgrado il loro indiscusso valore sociale e promozionale, molte delle discipline praticate dalle nostre ASD.

ELENCO DISCIPLINE RICONOSCIUTE