MODELLO EAS

AVVISO IMPORTANTE!

Oggetto: compilazione ed invio telematico del MODELLO EAS (modello delle Agenzie delle Entrate)

 

facendo seguito alle precedenti comunicazioni, con la presente siamo a comunicarvi che l’Agenzia delle Entrate, con circolare n° 45/E del 29/10/2009 (si veda sito www.usacli.org al link: http://www.usacli.org/ModelloEAS09/Modelloeas09prima.htm) ha emanato ulteriori precetti relativi alla compilazione e all’invio telematico del modello EAS.

Per evitare di inviare comunicazioni parziali, incomplete o generanti possibili confusioni, abbiamo aspettato ad elaborare questa comunicazione per concordare su più tavoli (Acli, Eps, Coni) eventuali linee comuni e per essere certi di avere un quadro complessivo e completo. Tra l’altro, come vedrete in seguito, abbiamo definito un accordo quadro con il CAF Acli affinché, attraverso le loro Acli Services, l’impegno dell’obbligatorietà di invio telematico (e se si vuole anche di compilazione) del modello EAS possa essere facilitato e a costi decisamente competitivi ed agevolati. C’è sembrato quindi opportuno rispettare anche questa fase di predisposizione dell’accordo, dal momento che l’invio telematico dovrà essere effettuato esclusivamente attraverso strutture ed uffici legalmente abilitati.

Questa nuova circolare delle Agenzie delle Entrate, rispetto a quanto precedentemente indicato, sancisce sostanzialmente che: a) il termine dell’invio telematico (INVIO CHE RESTA SEMPRE OBBLIGATORIO) del modello EAS è stato posticipato al 31 Dicembre 2009; b) per alcune categorie di ASD/SSD (oltre che per altre categorie associative) esiste la possibilità dell’esonero dall’invio del modello EAS o di una compilazione semplificata dello stesso.

Per quanto riguarda la nostra realtà associativa i soggetti coinvolti possono essere identificati in tre tipologie:

 

  1. comitati US ACLI ad ogni livello: nazionale, regionale e provinciale
  2. ASD/SSD affiliate: iscritte e non iscritte al registro del Coni
  3. Associazioni e gruppi affiliati il cui statuto è conforme al D.L.G. 460/97

 

Partendo dal presupposto che tutti coloro (strutture/realtà/associazioni/ecc.) che non sono  esonerati dalla compilazione e dall’invio del modello devono compilare il 1° riquadro contenente dati identificativi della struttura e del legale rappresentante (che dovrà poi apporre la propria firma in calce al modello); la prima differenziazione è necessaria proprio a riguardo dei Comitati US ACLI per i quali individuiamo 3 categorie:

a)      COMITATI ISCRITTI AL REGISTRO DELLE A.P.S. (Associazioni di Promozione Sociale - di cui alla legge del 7/12/2000 n° 383) : questi sono inclusi tra i soggetti che possono accedere alla compilazione semplificata del modello EAS. Nello specifico questi comitati dovranno compilare i campi 4-5-6-25-26. A tal proposito vi informiamo che siamo in attesa di una risposta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali riguardo alla nostra richiesta di estendere l’iscrizione dell’US Acli nazionale al Registro nazionale delle Associazioni di promozione sociale anche per quei comitati regionali e provinciali US Acli che ci hanno trasmesso, nei tempi richiesti il loro codice fiscale.

Sarà nostra cura tenervi aggiornati sull’evoluzione della situazione.

b)      COMITATI NON ISCRITTI AL REGISTRO DELLE A.P.S.: questi dovranno compilare integralmente il modello.

 

Nel caso in cui ci fossero dei COMITATI NON IN POSSESSO DEL CODICE FISCALE, essi devono fare richiesta del codice fiscale immediatamente perché ai fini fiscali è come se non esistessero. Ciò significa che in caso di ispezione tali Comitati risulterebbero totalmente inadempienti rispetto alla normativa vigente.

Infatti gli enti privati non commerciali di tipo associativo (a cui fa riferimento l’art. 30 del dl n. 185 del 2008)  non in possesso del codice fiscale non solo non possono inviare il modello EAS, ma chiaramente non possono usufruire dei benefici previsti dalla normativa tributaria e tutta la loro attività è da considerarsi  imponibile (anche le quota associativa).

 

La circolare della Agenzia delle Entrate, inoltre, nel secondo capoverso dell’art. 1.2 stabilisce che, contrariamente a quanto da noi segnalato con la circolare Prot. N°300 del 23/09/2009, anche una ASD/SSD senza partita IVA può svolgere attività commerciale anche se “decommercializzata”.

Si tratta delle ASD/SSD che ricevono “corrispettivi specifici” e cioè quote differenziate a fronte di diritti differenziati a cui danno luogo (pagamento di quote differenziate che danno luogo a diritti differenziati). Per fare un esempio concreto: rientra in questa categoria una palestra che richiede quote di frequenza diversi per le diverse attività svolte. Queste ASD/SSD per il fatto di avere lo statuto registrato in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata vedono quindi normalmente decommercializzata la loro attività, nel caso della compilazione del modello EAS vengono considerate ASD/SSD con attività “strutturalmente commerciale”.

La specificazione appena esemplificata serve per introdurre le casistiche relative alle procedure di compilazione del modello EAS e che di seguito andiamo ad indicare:

 

a)      SOGGETTI ESONERATI DALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO EAS

 

SONO ESONERATE le ASD/SSD senza partita IVA iscritte al Registro CONI che ricevono “quote associative” uguali per tutti i soci (no corrispettivi specifici).

 

b)     SOGGETTI CHE COMPILERANNO IL MODELLO  EAS IN FORMA “SEMPLIFICATA”

 

COMPILERANNO IL MODELLO SEMPLIFICATO le ASD/SSD con o senza partita IVA iscritte al Registro CONI che svolgono attività commerciale o che ricevono corrispettivi specifici (quote associative differenziate a seconda del tipo di disciplina, come si pratica, degli orari di frequenza ecc…). Il modello EAS in forma semplificata consiste nella compilazione dei campi 4-5-6-20-25-26.

 

c)      SOGGETTI CHE COMPILERANNO IL MODELLO EAS IN FORMA COMPLETA

 

COMPILERANNO IL MODELLO COMPLETO le ASD/SSD non iscritte al Registro CONI e tutte le associazioni e gruppi sportivi affiliati all’US Acli che non hanno i requisiti statutari previsti dall’art. 90 della legge 289/2002 pur avendo lo statuto conforme al d.lgs 460/97.

 

 

N.B.: si ricorda che in merito al punto “5” il codice fiscale che l’ASD/SSD o il comitato territoriale US ACLI deve indicare, è quello della sede nazionale (80215550585).

 

Nelle possibilità di esonero o di compilazione semplificata rientrano, come abbiamo visto, solo le ASD/SSD iscritte al registro del Coni. Possono rientrarci anche quelle ASD/SSD che provvederanno ad iscriversi prima dell’invio del modello EAS. Vi consigliamo quindi di segnalare tale eventualità alle vostre ASD/SSD sollecitandone l’iscrizione al Registro del Coni. Vi precisiamo, inoltre, che l’invio del modello EAS è previsto “una tantum” a meno che non siano intervenute modifiche rispetto ai dati comunicati attraverso il primo invio. Le ASD/SSD di nuova costituzione avranno 60 giorni di tempo dalla costituzione per l’invio del modello EAS (ove detto termine scada successivamente al 15 dicembre 2009).

 

Tutte le realtà (se non esentate) che non provvederanno ad inviare il modello EAS entro le scadenze previste, non possono fruire dei regimi agevolativi ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA di cui ai richiamati articoli 148 del TUIR e 4 del DPR n. 633 del 1972, cioè tutta la loro attività diventerebbe  imponibile (anche le quota associativa).

 


ACCORDO TRA CAF ACLI e US ACLI

 

In coerenza con il percorso avviato nei mesi scorsi (vedi convenzione US Acli – CAF Acli) teso a un potenziamento dei servizi allo sport e alla persona, abbiamo formulato a livello nazionale un accordo-quadro specifico con il CAF ACLI. Come dicevamo in precedenza il CAF ACLI, che opera nei territori attraverso le proprie strutture locali chiamate Acli Services,  è uno dei soggetti legalmente abilitati alla trasmissione dei modelli EAS. Le stesse Acli Services possono essere interessate o per il solo invio o anche per la compilazione del Modello. La compilazione del modello rappresenta un impegno assai delicato che normalmente (se richiesto a commercialisti o altri uffici abilitati) richiede un intervento economico impegnativo. Con il CAF ACLI abbiamo in sostanza definito i seguenti accordi economici:

 

§  PER IL SOLO INVIO TELEMATICO DEL MODELLO:                           gratis

§  PER COMPILAZIONE ED INVIO TELEMATICO DEL MODELLO:            € 24,00 iva compresa

 

N.B.: dal momento che le condizioni economiche appena indicate sono ad esclusivo appannaggio delle realtà US ACLI, vi ricordiamo che per un’opportuna identificazione sarà necessario presentarsi alle Acli Services muniti di Attestato di affiliazione US ACLI o Modulo di affiliazione completo della ratifica dell’US ACLI Nazionale (quest’ultimo potrebbe essere più funzionale nel caso si ricorra all’utilizzo delle competenze del CAF ACLI anche per la compilazione del modello).

Per ogni informazione in merito al CAF ACLI, per sapere dove e come raggiungerli, per il numero verde e per ogni altra indicazione, potrete vistare la pagina on line cliccando sul seguente link: http://www.caf.acli.it/